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Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

SETTORE Giovanile e Scolastico

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

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66100 CHIETI - Via Silvino Olivieri, 48

Tel. 0871 330662 - Fax 0871 320769

Sito Internet: www.figcabruzzo.it

E-mail: cplnd.chieti@figc.it

chieti.sgs@figc.it

Comunicato Ufficiale N° 44 del 17.6.2010

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Stralcio C.U. n° 110/A della F.I.G.C. del 14 Maggio 2010

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito

riportati:

a) Calciatori “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2011.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da giovedì 1° luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011 (ore 19.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) - con consenso della società dilettantistica

- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) - con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00)

b) da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00)

b) da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00)

b) - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da giovedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2010 (ore 19.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro l'11 gennaio 2011.

6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da giovedì 1 luglio a venerdì 16 luglio 2010 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) - autonoma sottoscrizione

- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) - con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2011.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI

“GIOVANI”

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

COMUNICAZIONI DEL C.R.A.

Iscrizione Campionati Stagione Sportiva 2010/2011

Si preannuncia che i termini per l'iscrizione ai Campionati sono i seguenti:

Giovedì 29 Luglio 2010 - Ore 12,00

………………………………….omissis…………………………..

per i Campionati di:

Regionale Femminile Serie “C” Calcio a 11

Juniores Regionale (“normale”)

3^ Categoria

Juniores Provinciale

Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie “C e Serie “D

Provinciale Calcio a Cinque Serie “D”

Regionale Juniores Calcio a Cinque Maschile

Regionale Juniores Calcio a Cinque Femminile

Amatori

Le tasse di iscrizione relative ai singoli Campionati verranno rese note con prossimi Comunicati Ufficiali. La documentazione ed il relativo importo alle iscrizioni ai vari campionati,

devono pervenire od essere depositati

presso la sede del Comitato Regionale (Via Francesco Savini, 25 - 67100 L'Aquila) entro il termine sopra riportato.

AVVISO PER LE SOCIETA'

ISCRIZIONI CAMPIONATI 2010/2011

Si comunica a tutte le Società, che a partire dalla prossima stagione sportiva - 1° luglio 2010 - (S.S. 2010/2011) le iscrizioni a tutti i Campionati Regionali e Provinciali organizzati dal Comitato Regionale Abruzzo DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE compilando “accuratamente” la modulistica disponibile nell'Area Società del sito www.lnd.it.

Ogni Società, naturalmente, potrà accedere nell'Area Società e quindi nell'Area Riservata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON IL PROPRIO “ID” E LA PROPRIA “PASSWORD”, comunicati nella corrente stagione sportiva a ciascun Presidente di Società, a mezzo lettera.

Una volta completate le operazioni di richiesta di iscrizione ai vari Campionati (compilazione modulistica) le Società DOVRANNO STAMPARE E INVIARE i documenti debitamente firmati unitamente ai relativi importi, al Comitato Regionale Abruzzo NEI RISPETTIVI TERMINI DI SCADENZE che verranno naturalmente resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali.

Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell'utilizzo della procedura informatizzata potrà contattare preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Abruzzo al fine di chiedere delucidazioni per poter effettuare l'iscrizione via internet.

(Per tale richiesta necessita effettuare un fax allo 0862/ 4284203 o un e-mail all'indirizzo: crlnd.abruzzo01@figc.it).

Naturalmente, per le sole Società NEO AFFILIATE (si intende quelle Società che si iscriveranno per la prima volta nella stagione sportiva 2010 /2011) necessita chiedere la modulistica cartacea in quanto le stesse non hanno, almeno ad inizio stagione, le credenziali (“id “ e “password”)per poter effettuare tutte le procedure via internet.

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE S.S. 2010/2011

-PERIODO LUGLIO 2010-

Si ricorda altresì, a tutte le Società, che anche per le liste di svincolo sarà necessario effettuare - nei termini previsti - la procedura attraverso l'Area Società del sito www.lnd.it, utilizzando sempre “id” e “password” in possesso.

La richiesta di svincolo si realizza componendo un documento di svincolo che comprenda i calciatori che si intendono svincolare.

Questo documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte.

UNA VOLTA CERTI CHE NEL DOCUMENTO SIANO PRESENTI TUTTI E SOLO I GIOCATORI CHE SI INTENDONO SVINCOLARE, SI POTRÀ PROCEDERE ALLA STAMPA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DI SVINCOLO.

Questo, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere inviato per posta via raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato al Comitato di competenza.

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste per gli svincoli.

Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell'utilizzo della procedura informatizzata potrà contattare preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Abruzzo al fine di chiedere delucidazioni per poter effettuare gli svincoli via internet.

(Per tale richiesta necessita effettuare un fax allo 0862/ 4284203 o un e-mail all'indirizzo:

crlnd.abruzzo01@figc.it).

Le liste di svincolo devono in ogni caso essere depositate o inoltrate, a mezzo raccomandata a / r al Comitato nei termini previsti.

Eventuale Disponibilita' di Posti nei Campionati organizzati da questo Comitato

Completamento Organico Campionati - Stagione Sportiva 2010/2011

Il Consiglio Direttivo del Comitato, ha stabilito i criteri ed i requisiti valutabili per il completamento degli organici dei Campionati per la Stagione Sportiva 2010/2011 , così come indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata.

Nel caso di parità di punteggio il Consiglio Direttivo terrà conto anche:

  1. maggiore anzianità di affiliazione;

  2. eventuali esigenze organizzative relative alla composizione dei gironi dei Campionati.

In via prioritaria le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ammissione ed al versamento della tassa dovuta per il campionato a cui chiede di partecipare, dovranno produrre documentazione attestante la disponibilità di un impianto di giuoco - rilasciata dall'Ente proprietario dell'impianto stesso - aventi le caratteristiche di cui all'art. 27 del regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la propria sede Sociale (art.19 delle N.O.I.F.), con idicate le misure del campo di giuoco.

Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell'impianto di giuoco non verranno prese in considerazione.

Non possono presentare domanda di “ripescaggio”

  1. le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità;

  2. le Società che hanno fruito del beneficio durante le ultime tre stagioni (vale a dire Stagione Sportiva 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010);

  3. la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2009/2010;

  4. la Società il cui Presidente o Dirigente tesserato ha avuto comminata nella Stagione Sportiva 2009/2010 la sanzione dell'inibizione singola di durata superiore a 12 mesi.

Tornei Di Attività Ricreativa

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato, ha deliberato che, all'atto della presentazione del Regolamento di Attività Ricreativa, che dovrà avvenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportatate:

CALCIO A 11 E CALCIO A 5

TASSA APPROVAZIONE REGOLAMENTO 52,00

TASSA AFFILIAZIONE (PER SOCIETÀ) 10,00

TASSA GARE (PER SOCIETÀ) 23,00

DEPOSITO CAUZIONALE (PER SOCIETÀ) 52,00

CARTELLINO 6,00

Nelle tasse sopra riportate non sono comprese le spese arbitrali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori possono partecipare nel periodo previsto a Tornei di Attività Ricreativa autorizzati dai competenti Organi Federali, gli stessi devono essere in possesso del relativo nulla - osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati.

Modulistica per Effettuare Domanda di “Ripescaggio” -s.s.2010/2011

Si ricorda che è stata allegata al presente Comunicato Ufficiale n° 67 del 20 Maggio 2010, la modulistica (di Calcio a 11 e di Calcio a 5 ) per effettuare la domanda di “Ripescaggio” per la stagione sportiva 2010/2011. La modulistica di cui sopra è possibile inoltre “scaricarla” anche andando sul sito ufficiale www.figcabruzzo .it , nel link “servizi” e poi nel riquadro “Domanda di Ripescaggio”.

N. B. La predetta modulistica dovrà essere compilata e fatta pervenire nella Sede del Comitato Regionale Abruzzo, sita in Via Francesco Savini n. 25 - 67100 L'Aquila - unitamente all'assegno circolare (con somma riferita alla Stagione Sportiva 2009/2010) nei termini previsti sotto riportati, solo da quelle Società interessate all'eventuale “ripescaggio”.

Si riporta la normativa relativa al completamento dell'organico dei Campionati per la Stagione Sportiva 2010/2011.

L'articolo 25 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che, nel caso di rinuncia ai Campionati o di disponibilità di posti per altri motivi, il completamento degli organici è di competenza del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D., il quale, nella riunione del 13 maggio 2010, ha deliberato che le domande di completamento degli organici devono pervenire od essere consegnate, presso la sede del Comitato Regionale, sita in Via F. Savini n. 25 - 67100 L'Aquila - tassativamente nel periodo:

dal 14 Giugno 2010 al 29 Giugno 2010 - entro le ore 12.00

e devono essere redatte esclusivamente sull'apposita modulistica allegata al Comunicato Ufficiale N° 67 del 20 Maggio 2010, o comunque che sarà resa disponibile presso gli uffici del Comitato Regionale.

Codice Fiscale Calciatori

Si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, nell'area dedicata all'attività agonistica del proprio sito web, ha messo a disposizione delle Società - le quali potranno collegarsi mediante la propria password; il riepilogo disciplinare aggiornato dei propri tesserati, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comunicati Ufficiali relativi alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

Tabulato calciatori - Gestione del Codice Fiscale

Su questa pagina è presente il codice fiscale del calciatore o, in sua assenza, la dicitura in rosso “C.F. mancante” . Selezionando il calciatore tramite l'apposita casella sulla sinistra e premendo il bottone “modifica selezionati” dopo che il sistema avrà chiesto

conferma si accederà alla scheda del calciatore dove sarà possibile inserire/modificare il codice fiscale dell'atleta.

Questo sistema permette una selezione multipla: si possono quindi selezionare più atleti; dopo aver premuto il bottone di cui sopra, sarà cura del sistema proporre una scheda calciatore dopo l'altra, fino a tornare alla lista una volta che si saranno completate le operazioni su tutti i selezionati.

N.B. Cambiare pagina fa perdere i segni di selezione già immessi, il sistema memorizza le selezioni fatte all'interno di una singola pagina, ma le perde non appena la si cambia.

Visto che dalla prossima stagione 2010/2011 sarà obbligatorio inserire il codice fiscale sui moduli di tesseramento e trasferimento, SI RACCOMANDA ALLE SOCIETÀ DI AGGIORNARE il tabulato calciatori con i codici fiscali mancanti fin da ora.

Password Società per Procedure su Sito Internet

PASSWORD SOCIETA'

Si ricorda che sul sito www.lnd.it le Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti hanno la possibilità di interagire con gli archivi del Comitato Regionale Abruzzo.

Vista l'importanza e l'approssimarsi dell'inizio della Stagione Sportiva 2010/2011 si invitano, fin da ora tutte le Società di verificare le funzionalità delle password fornite a suo tempo. Qualora sussistano problemi per l'inserimento o sia stata smarrita la password, è necessario farne richiesta, in carta intestata della Società e firma del Presidente (o delegato alla firma), al fax n. 0862/4284203.

Sportello Fiscale

Da alcuni giorni è attivo sul sito www.figcabruzzo.it lo “Sportello Fiscale”, nuova risorsa che il Comitato ha inteso mettere a disposizione delle società per assisterle nella gestione fiscale ed economica, materia sempre al centro dell'attenzione del Rag. Francesco Di Pietro, Presidente dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Abruzzo.

Dopo i tanti seminari di approfondimento sulla materia, dunque, il Comitato si è dotato di una “procedura” più snella per dare risposte veloci e precise ai quesiti dei dirigenti/amministratori, che da oggi potranno consultare il materiale più aggiornato (sezioni “Notiziari”, “F.A.Q.” e “Scadenziario”) oppure entrare direttamente in contatto con il Collegio dei Revisori dei Conti (sezioni “Contattaci” e “Invia una Domanda”).

La nuova sezione “SPORTELLO FISCALE” è raggiungibile cliccando il banner dedicato sulla home-page del sito, oppure selezionando le pagine all'interno dell'area “SERVIZI” del sito stesso.

“Memorandum” per Omologazione Campi sportivi di Calcio a 11

Prima dell'inizio della nuova stagione sportiva 2010/2011 è opportuno che tutte le Società facciano un controllo delle misure minime essenziali affinché un campo sportivo sia idoneo per lo svolgimento di gare ufficiali, organizzate da questo Comitato, e che le stesse siano conformi alle misure riportate nell'ultimo verbale di omologazione dello stesso, inviato in copia..

La copia di detto verbale deve essere obbligatoriamente affisso nello spogliatoio dell'arbitro e restarvi fino all'emissione di un nuovo verbale.

Nell'ipotesi che nel periodo successivo alla data del verbale siano stati eseguiti lavori o siano state apportate delle modifiche all'impianto sportivo è obbligatorio richiedere un nuovo sopralluogo tecnico per una nuova omologazione.

Le misure minime richieste dall'art.27 delle norme della LND sono:

Misure e caratteristiche del terreno di gioco:

Eccellenza e Promozione 60x100

1^ e 2^ Categoria 50x100 con tolleranza massima del 2%

3^ Categoria 45x90 con tolleranza massima del 4%

Le linee del rettangolo devono avere larghezza compresa tra 10/12 cm., così come tutte le altre linee;

Le bandierine d'angolo,(bastone in plastica) devono avere una altezza fuori terra di minimo metri 1,50 e la pezza, possibilmente gialla, delle dimensioni di cm. 45x45 .

Recinzione interna .

Il terreno di giuoco deve essere recintato nei 4 lati da una rete metallica o altro sistema idoneo di altezza, dal piano di calpestio del pubblico, non inferiore a mt. 2,20 ( sono vietati i fili spinati)

Tra le linee del terreno di giuoco e la recinzione o altro ostacolo deve risultare, tassativamente, una distanza minima di m.1,50 ( le linee del terreno di gioco non sono comprese).

Porte di giuoco

La sezione dei pali delle porte è compresa tra cm 10 e 12

la luce netta delle porte, in ogni punto, deve essere di m. 7,32 x 2,44

Spogliatoi

Lo spogliatoio deve essere ubicato all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per i direttori di gara.

Gli spogliatoi devono essere decorosi, attrezzati , protetti, riscaldati ed avere l'acqua calda per le docce.

Si rappresenta che il Fiduciario Regionale dei Campi Sportivi, Geometra Adriano Sette, è a disposizione per eventuali chiarimenti o sopralluoghi . (Telefono Comitato Regionale -0862/42841) .

Domanda per cambio di denominazione sociale, Domanda per cambio di sede sociale, Domanda di fusione fra società

Si ricorda che le suddette domande, da redigersi sugli appositi moduli, (che si possono richiedere o ritirare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Via Francesco Savini , 25 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/42841 , Fax 0862/4284203) corredate dalla prescritta documentazione, debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di

MARTEDI' 22 GIUGNO 2010

All'uopo, si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, quanto recitano i sottonotati articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 17 N.O.I.F.

Denominazione Sociale

1)La Denominazione Sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2)Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica , dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno ; per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3) Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18 N.O.I.F.

Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

2.II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve

espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del

Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito

professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;

c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19 N.O.I.F.

Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.

3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell'istanza:

-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;

-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.

4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 17 e dal comma 3 dell'art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvalesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.

Art. 20 N.O.I.F.

Fusioni - Scissioni - Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C.. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi

ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico - giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 52

Titolo sportivo

  1. II titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

  2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

  1. II titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISIC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

  1. di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

  2. di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;

  3. di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;

  4. di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

  5. di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.

  1. II titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

  2. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

Si precisa che i modelli per produrre le Domande di cui a margine si possono richiedere (anche a mezzo fax al n° 0862/4284203)

o ritirare presso il Comitato Regionale Abruzzo

Via F.Savini , 25 - 67100 L'Aquila

Durata del vincolo di Tesseramento e Svincolo per Decadenza Art. 32 bis delle N.O.I.F.

1. I calciatori che entro il termine della stagione 2009/2010, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell'art. 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44** del Codice di Giustizia Sportiva.

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni scorse, saranno svincolati d'autorità al termine della stagione sportiva 2009/2010.

Per poter partecipare all'attività ufficiale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all'aggiornamento della posizione di tesseramento.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' GIOVANILE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D.

Stralcio dal C.U. N. 71 del 9 giugno 2010 del C.R.A. - L'Aquila

Avviso per le Società

ISCRIZIONI CAMPIONATI 2010/2011

Si comunica a tutte le Società, che a partire dalla prossima stagione sportiva - 1° luglio 2010 - (S.S. 2010/2011) le iscrizioni a tutti i Campionati Regionali e Provinciali organizzati dal Comitato Regionale Abruzzo DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE compilando “accuratamente” la modulistica disponibile nell'Area Società del sito www.lnd.it.

Ogni Società, naturalmente, potrà accedere nell'Area Società e quindi nell'Area Riservata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON IL PROPRIO “ID” E LA PROPRIA “PASSWORD”, comunicati nella corrente stagione sportiva a ciascun Presidente di Società, a mezzo lettera.

Una volta completate le operazioni di richiesta di iscrizione ai vari Campionati (compilazione modulistica) le Società DOVRANNO STAMPARE E INVIARE i documenti debitamente firmati unitamente ai relativi importi, al Comitato Regionale Abruzzo NEI RISPETTIVI TERMINI DI SCADENZE che verranno naturalmente resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali.

Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell'utilizzo della procedura informatizzata potrà contattare preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Abruzzo al fine di chiedere delucidazioni per poter effettuare l'iscrizione via internet.

(Per tale richiesta necessita effettuare un fax allo 0862/ 4284203 o un e-mail all'indirizzo: crlnd.abruzzo01@figc.it).

Naturalmente, per le sole Società NEO AFFILIATE (si intende quelle Società che si iscriveranno per la prima volta nella stagione sportiva 2010 /2011) necessita chiedere la modulistica cartacea in quanto le stesse non hanno, almeno ad inizio stagione, le credenziali (“id “ e “password”)per poter effettuare tutte le procedure via internet.

“Gioca e Sorridi : Calcio e Solidarietà nel cuore……”

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XVIII° EDIZIONE DELLA GIORNATA DEL CALCIO GIOVANILE ABRUZZESE CATEG. “ PICCOLI AMICI “ e “ PULCINI “ - L'AQUILA 19 GIUGNO 2010

Lo scrivente Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti e il Coordinamento Federale Regionale del SGS, organizzano per Sabato 19 giugno p.v. a L'Aquila, la XVIII° “Giornata del Calcio Giovanile Abruzzese” per la categoria “ Pulcini “ e “ Piccoli Amici “ ( 5 - 10 anni ), riservata a tutte le Scuole Calcio della Regione.

Per quanto sopra si prega di voler dare conferma di partecipazione, entro e non oltre SABATO 12 GIUGNO 2010 a mezzo della scheda allegata al C.U.n. 70 del 3.06.2010 al n° di fax

0862. 4284219 o 0862.411303

La manifestazione avrà inizio alle ore 15.00 e terminerà alle ore 18.30

Sarà nostra cura inviare successivamente il programma dettagliato della manifestazione

La scheda di conferma partecipazione può essere prelevata dal sito www.figcabruzzo.it - Delegazione Provinciale Chieti - Comunicato Ufficiale n° 42 - Allegato n° 1 - download:

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Tutto quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale è a carattere informativo, per la decorrenza dei termini e per il testo avrà valore ufficiale il Comunicato affisso all'albo presso la sede della Delegazione Provinciale di Chieti. (Art. 13 delle Nome Organizzative Interne della F.I.G.C.)

Pubblicato in CHIETI ed affisso all'Albo della Delegazione Provinciale di Chieti il 17.06.2010

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Il Segretario

Giuseppe D'Emilio

Il Delegato Provinciale

Antonio Salvatore

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Delegazione Provinciale Chieti - Comunicato Ufficiale n° 44 del 17 GIUGNO 2010

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Comitato Provinciale Chieti - Comunicato Ufficiale N.15 del 30 Novembre 2006